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Comunicato operatori

Qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas

29 settembre 2004

Ai fini della corretta applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas", ad integrazione dell'illustrazione dei fondamenti giuridici e dei principali contenuti del provvedimento già fornita nella relazione tecnica, si precisa quanto segue:

1. Numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8, comma 8.5)

Per misure del grado di odorizzazione del gas conformi alle norme tecniche vigenti in materia si intendono misure del grado di odorizzazione effettuate in modo conforme al parere espresso in materia dal Cig su richiesta del Ministero delle Attività Produttive e di seguito riportato.

"In riferimento alla Vostra comunicazione n° 783147, del 29/05/2002, di seguito forniamo il parere richiesto sull'interpretazione della valutazione del dosaggio reale e dosaggio teorico dell'odorizzazione nel gas, così come emerso nell'incontro della competente Commissione D1 avvenuto in data 25/6/2002. Poiché il dubbio interpretativo risiede soprattutto nell'utilizzo della parola "Dosaggio", la Commissione ha dapprima stabilito che, in base al titolo del Prospetto XI dell'Allegato D della UNI 7133, nonché sulla base della pratica operativa, la parola "dosaggio" all'interno dell'allegato D deve essere intesa come "Quantità di odorizzante che deve essere presente nel gas", escludendo quindi che si riferisca invece al dosaggio da impostare sugli impianti di regolazione di odorizzante.

Stabilito ciò, ne consegue che, come riportato al punto D5 dell'Allegato D stesso, solo il rispetto della concentrazione "reale" di odorizzante riportato nel prospetto XI "assicura una corretta odorizzazione, &, e pertanto il controllo di quest'ultima può essere effettuato con le sole prove strumentali". Per quanto riguarda i valori di concentrazione compresi tra il valore "teorico" e quello "reale", non è escluso che con tali concentrazioni si possano ottenere i due gradi olfattivi prescritti dalla norma, ma poiché il valore "reale" tiene conto di possibili effetti di mascheramento dovuti a sostanze che possono essere presenti nel gas distribuito, e che non possono essere valutati con l'impiego dei soli metodi strumentali, in tale campo di valori di concentrazione non si può prescindere dal ricorso al metodo rinoanalitico."

2. Durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali per interruzioni con preavviso (articoli 13, 14, 15, 17, 20):

Per durata dell'interruzione si intende l'intervallo di tempo compreso fra l'inizio e la fine dell'interruzione, per come definiti rispettivamente dagli articoli 13 e 14; è quindi possibile che all'interno della durata complessiva di un'interruzione che ai sensi dell'art. 15, comma 15.2, si definisce "lunga" vi possano essere singoli clienti finali per i quali la durata convenzionale dell'interruzione, così come definita dall'art. 17, comma 17.2, sia pari a 60 minuti, altri clienti finali per i quali la durata convenzionale sia pari a 180 minuti e così via. Pertanto la formula di cui all'art. 20, comma 20.1, tiene conto di tutti i clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga, anche di quelli per i quali la riattivazione del servizio è avvenuta entro due ore dall'inizio dell'interruzione dell'erogazione del gas al singolo cliente finale. Per una migliore comprensione del meccanismo di calcolo dell'indicatore "durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali per interruzioni con preavviso" si rimanda all'esempio B) riportato in appendice alla relazione tecnica alla deliberazione 28 dicembre 2000 n. 236.

3. Interruzione della erogazione del gas a uno o più clienti finali a causa di un incidente da gas (articolo 21):

Poiché l'incidente da gas, qualora provochi l'interruzione della erogazione del gas a uno o più clienti finali, è una causa esterna, non di forza maggiore, dell'interruzione della fornitura, in perfetta analogia con il caso in cui sia una emergenza a provocare l'interruzione della fornitura, l'incidente da gas combustibile deve essere classificato come causa di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 21.1.

4. Registrazione e comunicazione dei dati relativi alle interruzioni (articolo 30, commi 30.9 e 30.10, e articolo 32, comma 32.6):

Tutte le interruzioni devono essere registrate da parte dell'esercente in conformità a quanto prescritto dall'articolo 30, commi 30.9 e 30.10 ad esclusione delle interruzioni brevi dovute a sostituzione del gruppo di misura ad un solo cliente finale; nel caso di interruzioni derivanti dalla richiesta di una prestazione da parte di un cliente finale (ad esempio la richiesta di lavori semplici per lo spostamento del gruppo di misura) la causa da attribuire all'interruzione è la lettera b) dell'articolo 21. Per quanto riguarda invece la comunicazione dei dati, devono essere comunicati all'Autorità solo i dati relativi alle interruzioni che non derivano da richieste dei clienti finali o da interventi conseguenti ad una chiamata per pronto intervento. Sono escluse dagli obblighi di comunicazione anche le interruzioni brevi dovute a sostituzione del gruppo di misura ad un solo cliente finale.

5. Comuni con servizio gas in fase di avviamento (articoli 34 e 73):

Gli esercenti che svolgono il servizio in comuni nei quali è in corso la fase di avviamento devono dare attuazione alla deliberazione n. 168/04, in tali comuni, dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine la fase stessa.

6. Numero di clienti finali degli esercenti che svolgono il servizio in comuni in cui è in corso la fase di avviamento (articoli 34 e 73):

Fatto salvo quanto chiarito al punto precedente, nel computo del numero totale di clienti finali serviti gli esercenti devono comprendere anche i clienti finali forniti o allacciati nei comuni in cui è in corso il periodo di avviamento.

Ad esempio, un esercente che serve 4950 clienti finali in comuni con servizio a regime e 100 clienti finali in comuni in avviamento è tenuto, nei comuni a regime, all'applicazione della deliberazione n. 168/04 perché il numero complessivo dei clienti finali forniti o allacciati è pari a 5050, cioè superiore alla soglia di 5000

7. Preventivazione per esecuzione di lavori (articolo 36):

Per adeguata documentazione tecnica da fornire al cliente al fine di consentirgli la realizzazione dei lavori a suo carico si intende:

  1. nei casi più semplici il fac-simile riportante gli ingombri della nicchia per l'alloggiamento del gruppo di misura;

  2. nei casi più complessi le prescrizioni tecniche che l'esercente ritiene di fornire al cliente per la corretta realizzazione dei lavori a suo carico.

Per punto di riconsegna del gas, ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio dove già esistono le condotte, deve intendersi l'immobile per il quale viene richiesta l'esecuzione di lavori. Per immobile per il quale si richiede il preventivo si intende anche la proprietà di pertinenza dell'immobile.

Qualora il preventivo debba tenere conto di oneri dovuti a persone fisiche e giuridiche terze rispetto al distributore, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo, il tempo di preventivazione per esecuzione di lavori è al netto del tempo di ottenimento della quantificazione di tali oneri.

Qualora il lavoro per il quale viene richiesto il preventivo, comprenda anche la realizzazione, modifica o sostituzione di condotte non si deve applicare la deliberazione n. 168/04 qualora l'estensione della rete non derivi da una richiesta di clienti ma da uno specifico accordo documentabile con l'ente concedente per estendere il servizio ad aree non ancora metanizzate, in quanto la realizzazione dell'estensione non deve essere considerata in tal caso come un lavoro da effettuarsi su richiesta di clienti.

8. Attivazioni, volture e subentri immediati (articolo 39):

Per gli interventi di attivazione della fornitura l'esercente non ha l'obbligo di fornire al cliente un preventivo, come richiesto invece per i lavori. Si raccomanda di informare il cliente del contributo dovuto e della documentazione richiesta per l'attivazione della fornitura. Volture e subentri immediati, che non comportano riattivazione della fornitura, non devono essere conteggiati tra gli interventi di attivazione.

9. Appuntamenti personalizzati (articolo 47):

Un appuntamento è definito personalizzato se è fissato, su richiesta del cliente, in data successiva a quella proposta dall'esercente.

Gli esercenti devono dare ai clienti la possibilità di fissare appuntamenti personalizzati per l'effettuazione di un sopralluogo per la preventivazione di lavori e per l'effettuazione degli interventi di esecuzione delle seguenti prestazioni: esecuzione di lavori semplici, attivazioni della fornitura, disattivazioni della fornitura su richiesta dei clienti finali e riattivazioni della fornitura in seguito a sospensione per morosità.

Nel caso in cui il cliente scelga di avvalersi dell'appuntamento personalizzato il tempo di effettuazione della prestazione non deve essere computato.

Nel caso di appuntamento personalizzato nel quale il personale incaricato dall'esercente si presenta nel rispetto della fascia di puntualità concordata e il cliente è assente l'esercente pone particolare cura nel registrare, nei modi che ritiene più opportuni e riscontrabili, la mancata presenza del cliente.

10. Livelli generali (articolo 51)

Il calcolo del livello generale effettivo per ciascuno degli indicatori di qualità commerciale soggetto a livello generale ai fini della verifica del rispetto dei livelli generali definiti nelle tabelle I ed L all'articolo 51, commi 51.1 e 51.2 verrà effettuato dagli uffici dell'Autorità sulla base dei dati comunicati dagli esercenti in base alla seguente formula:

#=/ALL_COM_OPERATORI_GAS/168-04/DESCRIZIONE=#

dove:

  • NRISP è il numero delle prestazioni soggette a livello generale per ciascuna delle quali sia stato rispettato il tempo massimo indicato nelle tabelle I ed L;

  • NNONRISPC è il numero delle prestazioni soggette a livello generale per ciascuna delle quali non sia stato rispettato il tempo massimo indicato nelle tabelle I ed L, per le cause indicate dall'articolo 52, comma 52.1, lettera c).

11. Livelli di qualità definiti dall'esercente (articolo 60):

L'esercente può definire standard di qualità ulteriori solo se migliorativi rispetto a quelli definiti dall'Autorità; gli standard definiti dall'esercente devono comunque mantenere almeno lo stesso livello di tutela per i clienti previsto dalla deliberazione dell'Autorità. Per esempio, l'esercente può definire un unico standard di qualità comprensivo di preventivo ed esecuzione di lavoro semplice (ed eventualmente anche attivazione, se richiesta contestualmente dal cliente), ma il tempo massimo per questo standard deve essere inferiore o uguale al livello specifico definito dall'Autorità per l'esecuzione del lavoro semplice (ad esempio 15 giorni lavorativi per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25); in questo caso l'esercente deve fornire al cliente tutte le specifiche tecniche e lo schema del contratto di fornitura, come previsto dall'articolo 36, comma 36.2; tali specifiche tecniche possono essere consegnate al cliente in occasione del sopralluogo, ma comunque il cliente deve essere libero di revocare la richiesta fino a che non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste. Inoltre, la quotazione economica comunicata al momento della richiesta deve comunque essere definitiva e non modificabile. Le prestazioni eseguite in relazione ai livelli definiti dall'esercente e i relativi tempi devono essere conteggiati separatamente rispetto agli standard definiti dalla deliberazione n. 168/04, e comunque deve essere prevista la possibilità per il cliente di presentare due richieste separate, una per il preventivo e una per l'esecuzione del lavoro semplice.

12. Impianti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale:

Gli esercenti non sono tenuti all'attuazione delle disposizioni in materia di qualità commerciale (parte III della deliberazione n.168/04) limitatamente agli impianti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale.