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Comunicato operatori

Chiarimenti circa il valore del parametro Ct applicabile nel periodo 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002, in conseguenza della emanazione del Decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, convertito in legge 2

20 giugno 2003

In relazione alle segnalazioni provenienti da clienti del

mercato libero dell'energia elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il

gas (di seguito: l'Autorità) fornisce i seguenti chiarimenti circa il valore del

parametro Ct che si applica nel periodo 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002, in

conseguenza dell'emanazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante

misure urgenti in materia di servizi pubblici (di seguito decreto legge n.

193/02), convertito in legge 28 ottobre 2002, n. 238.

  1. La deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 dell'11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02) ha aggiornato per il bimestre 1 luglio 2002 – 31 agosto 2002 il parametro Ct, che rappresenta il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali. Tale parametro ai sensi dell'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, è pari a 3,941 centesimi di euro/kWh;
  2. La deliberazione dell'Autorità 28 agosto 2002, n. 161/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 209 del 6 settembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 161/02) ha aggiornato per il bimestre 1 settembre 2002 – 31 ottobre 2002 il parametro Ct, in misura pari a 4, 066 centesimi di euro/kWh;
  3. L'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002 (e, in particolare, l'efficacia della deliberazione n. 123/02), fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e delle determinazioni attuative dell'Autorità comunque non oltre il 30 novembre 2002;
  4. Dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002, l'Autorità ha adottato, con deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02, nuove modalità per l'aggiornamento di componenti e parametri della tariffa elettrica. Tale deliberazione ha confermato l'efficacia, per il mese di dicembre 2002, del valore del parametro Ct fissato dalla deliberazione n. 123/02;
  5. Di conseguenza, il valore del parametro Ct per il periodo 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002 è pari a 3,941 centesimi di euro/kWh, come fissato dalla deliberazione n. 123/02;
  6. La presente comunicazione viene pubblicata nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).