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Comunicato operatori

Chiarimenti in ordine alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, e successive modifiche ed integrazioni

1 aprile 2003

In relazione alla nota trasmessa dalla società Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in data 26

febbraio 2003, prot. n. AD/P/200300056 (prot. Autorità n. 8274 del 27 febbraio

2003), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)

fornisce i seguenti chiarimenti in ordine alla propria deliberazione 1 agosto

2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione

n. 151/02), e successive modifiche ed integrazioni.

  1. La deliberazione n. 151/02, nel determinare le modalità e le condizioni per il riconoscimento del diritto di accesso a titolo prioritario ai soggetti che realizzano interventi di sviluppo diretto, stabilisce, all'articolo 4, commi 4.3 e 4.4, che il Gestore della rete quantifichi la capacità di trasporto a cui attribuire l'accesso a titolo prioritario con riferimento all'incremento complessivo di capacità di trasporto sull'interconnessione.
  2. L'articolo 1 della deliberazione n. 151/02 definisce la capacità di trasporto come il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. Ne consegue che l'accesso a titolo prioritario riguarda unicamente la capacità di trasporto resa disponibile tra le due porzioni di rete interessate (italiana ed estera) dall'intervento di sviluppo diretto, vale a dire su una specifica frontiera elettrica con uno Stato confinante. Ciò è anche coerente con il fatto che gestori di reti non comprese nell'ambito della predetta frontiera elettrica non sono coinvolti nell'intervento di sviluppo diretto.
  3. L'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 151/02, stabilisce che l'incremento complessivo di capacità di trasporto sull'interconnessione determinato dall'insieme degli interventi di sviluppo diretto oggetto di richieste è quantificato prendendo come riferimento la consistenza della rete di trasmissione nazionale esistente alla data della presentazione della richiesta, come eventualmente modificata sulla base del vigente piano triennale di sviluppo.
  4. Quando il diritto di accesso a titolo prioritario è stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 151/02, per un periodo decennale, non può essere ridotto o escluso in conseguenza di interventi sulla rete di trasmissione nazionale non previsti nel piano triennale di sviluppo vigente alla data di presentazione delle richieste di assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario, ovvero di interventi di sviluppo sulle reti di trasmissione degli Stati confinanti.
  5. Di conseguenza, il Gestore della rete deve garantire al soggetto a cui è stato riconosciuto il diritto di accesso a titolo prioritario la possibilità di esercitare tale diritto anche a fronte della realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 4.
  6. La presente comunicazione viene pubblicata nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).