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Comunicato operatori

Comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02.

19 dicembre 2002

  1. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (nel seguito: il Gestore della rete) ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) dell'esistenza di un significativo numero di situazioni di violazione delle disposizioni adottate dalla stessa Autorità in materia di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.80 del 5 aprile 2002 (di seguito: Allegato A).

  2. Le violazioni riscontrate, congiuntamente o disgiuntamente, dal gestore della rete sono:

    1. la mancata richiesta, da parte del cliente idoneo (cliente finale o grossista che ne abbia la rappresentanza), della stipula dei contratti, meramente normativi, di bilanciamento e scambio (articolo 3, comma 3.1.5, dell'Allegato A),
    2. il mancato adempimento, da parte del cliente idoneo che ha usufruito dei servizi di bilanciamento e di scambio, degli obblighi di comunicazione al Gestore della rete previsti dall'Allegato A e dai contratti tipo per il bilanciamento e per lo scambio dell'energia elettrica .

    Al riguardo il Gestore della rete ha sollecitato i clienti idonei non ancora in regola con gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) a porre in essere i prescritti comportamenti entro un termine breve.

  3. Al fine di promuovere una sollecita regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 l'Autorità ritiene opportuno chiarire le conseguenze degli inadempimenti sopra richiamati.

    Il compimento da parte del Gestore delle rete degli atti di cui all'articolo 7, commi 7.1, 7.2, 7.3 dell'Allegato A entro il termine di ciascun bimestre costituisce presupposto per l'avvio della procedura di negoziazione dei saldi di cui ai commi 7.4 e 7.4.1 del medesimo articolo.

    Ne consegue che la mancata comunicazione, nei termini prescritti, da parte del cliente idoneo che ha usufruito dei servizi di bilanciamento e di scambio delle informazioni necessarie al calcolo dei saldi netti imputabili al medesimo cliente, determina, per detto cliente, la perdita della facoltà ad esso riconosciuta, ai fini della regolazione dei rapporti di competenza almeno dei primi cinque bimestri del 2002, ai sensi dell'articolo 7, commi 7.4 e 7.4.1, dell'Allegato A.

    La mancata ottemperanza, da parte dei clienti idonei non ancora in regola, al sollecito effettuato dal Gestore della rete nei termini da questo indicati, costituirà presupposto per l'adozione delle misure di carattere sanzionatorio previste dalla disciplina vigente:

    1. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i soggetti interessati all'utilizzo (diretto o indiretto) delle infrastrutture di trasporto facenti parte della rete di trasmissione nazionale devono, per avervi accesso, rispettare le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione fissate dall'Autorità; ne consegue che gli inadempimenti sopra richiamati da parte del cliente idoneo finale, o del cliente idoneo grossista che lo rappresenti ai fini della stipula e gestione dei contratti di bilanciamento e scambio, danno luogo, per detto cliente finale , alla perdita del diritto di accesso alla rete di trasmissione nazionale, ciò che costituisce per il Gestore della rete, a fronte della persistenza e della gravità degli inadempimenti, presupposto per l'adozione di misure che comprendono anche il distacco dell'utenza;
    2. l'Autorità chiederà al Gestore della rete l'invio dell'elenco dei clienti idonei non in regola con gli adempimenti in oggetto al fine di adottare gli opportuni provvedimenti; in tal senso sarà, in primo luogo, valutata la posizione dei clienti idonei grossisti che abbiano dato luogo, con i loro comportamenti gestionali, ai richiamati inadempimenti al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di procedimenti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.