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Comunicato operatori

Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193

29 ottobre 2002

Al fine di favorire un corretto e trasparente funzionamento del mercato

dell'energia elettrica e del mercato del gas e di eliminare incertezze in ordine

all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 settembre

2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 4

settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/02), l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:

  1. l'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;
  2. gli effetti delle disposizioni di cui alla precedente lettera a) cessano nel caso di mancata emanazione, entro il 30 novembre 2002, dei criteri integrativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 193/02;
  3. quanto sopra esclude che l'Autorità possa procedere, prima dell'adozione dei criteri integrativi di cui al precedente alinea o, in mancanza, prima del 30 novembre 2002, all'adozione di provvedimenti di aggiornamento tariffario;
  4. successivamente all'adozione di detti criteri integrativi, l'Autorità, con proprio provvedimento, determinerà nuove modalità di aggiornamento delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge n. 481/95, tali da recepire il contributo derivante dall'applicazione di detti criteri alla riduzione degli impulsi inflazionistici delle tariffe, garantendo nel contempo l'equilibrio economico e finanziario degli esercenti;
  5. sulla base delle nuove modalità di cui al punto d), l'Autorità adotterà l'aggiornamento delle determinazioni tariffarie di cui alla lettera a).