Comunicato
Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193
29 ottobre 2002
Al fine di favorire un corretto e trasparente funzionamento del mercato
dell'energia elettrica e del mercato del gas e di eliminare incertezze in ordine
all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 settembre
2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 4
settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/02), l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:
- l'articolo 1 del decreto-legge n. 193/02 ha protratto l'efficacia delle
determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto
2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali
integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95 e, da parte
dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;
- gli effetti delle disposizioni di cui alla precedente lettera a) cessano
nel caso di mancata emanazione, entro il 30 novembre 2002, dei criteri
integrativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 193/02;
- quanto sopra esclude che l'Autorità possa procedere, prima dell'adozione
dei criteri integrativi di cui al precedente alinea o, in mancanza, prima
del 30 novembre 2002, all'adozione di provvedimenti di aggiornamento
tariffario;
- successivamente all'adozione di detti criteri integrativi, l'Autorità,
con proprio provvedimento, determinerà nuove modalità di aggiornamento
delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge n. 481/95, tali da
recepire il contributo derivante dall'applicazione di detti criteri alla
riduzione degli impulsi inflazionistici delle tariffe, garantendo nel
contempo l'equilibrio economico e finanziario degli esercenti;
- sulla base delle nuove modalità di cui al punto d), l'Autorità adotterà
l'aggiornamento delle determinazioni tariffarie di cui alla lettera a).