Milano, 27 aprile 2006
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato il Regolamento (limitatamente agli impianti di utenza nuovi) emanato nel marzo 2004 con la delibera n° 40/04, al fine di semplificare ulteriormente alcuni aspetti applicativi tesi a tutelare sempre meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza. Gli attuali aggiornamenti del Regolamento verranno applicati gradualmente, al fine di assicurare a tutti gli operatori tempi adeguati per l'apprendimento delle novità introdotte, e per consentire le necessarie modifiche sia delle procedure aziendali sia dei sistemi informativi utilizzati.
Nel rispetto del principio che il distributore attivi di norma la fornitura di gas solo a seguito dell'accertamento con esito positivo sulla documentazione prevista dalla Legge n° 46/90, il distributore di gas attiverà la fornitura anche in caso d'incompletezza della documentazione inviata dal cliente finale, purché abbia ricevuto almeno la parte di documentazione con la quale l'installatore dichiara di avere realizzato l'impianto in modo conforme alla legislazione in tema di sicurezza. Inoltre, il controllo diretto da parte dei Comuni viene rafforzato: in caso di mancato invio da parte del cliente finale di tutta la documentazione prevista dalla Legge n° 46/90, il Comune potrà effettuare una verifica diretta dell'impianto di utenza con un contributo alle spese di verifica a carico del cliente ancora inadempiente. Vengono altresì introdotte semplificazioni sia nel calcolo dei tempi di attivazione della fornitura di gas (che decorrono dalla data di ricevimento della documentazione minima di cui sopra), sia nei moduli da utilizzare per l'invio della documentazione al fine di favorire il più possibile la piena attuazione del regolamento da parte di tutti i soggetti interessati. Infine, particolare attenzione è stata riservata all'informativa da dare ai clienti finali sul Regolamento: questi riceveranno due comunicazioni (rispettivamente all'atto della richiesta di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allaccio, ed all'atto della richiesta di attivazione della fornitura) che li informeranno per tempo della necessità di avvalersi di un installatore abilitato e di farsi dare da quest'ultimo tutta la documentazione di corredo dell'impianto prevista dalla Legge n° 46/90.
Il Regolamento emanato dall'Autorità nel marzo 2004 (delibera n° 40/04) dispone procedure per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti a gas che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature. Il Regolamento non modifica l'attuale legislazione in tema di sicurezza in vigore dal 1990, ma prevede che il distributore di gas, prima di attivare la fornitura, accerti che l'impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dalla Legge n° 46/90. Tale documentazione, che deve essere obbligatoriamente rilasciata dall'installatore, certifica la corretta esecuzione dell'impianto di utilizzo del gas, ed è destinata a garantire la piena sicurezza dell'impianto stesso. Con il Regolamento, viene oggi erogato il gas agli impianti di nuova realizzazione solo nel caso in cui un installatore qualificato si sia preso piena responsabilità della corretta e sicura esecuzione. Il Regolamento, pur con le inevitabili difficoltà di prima applicazione, ha portato risultati di assoluto rilievo: nel primo anno di attuazione per oltre 80.000 impianti di utenza si é proceduto all'accertamento con esito positivo, verificando quindi l'esistenza di tutta la documentazione prevista dalla legge.